Sono soggetti passivi dell’Imu:
- tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) a titolo di proprietà, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, ad esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, alle quali l’imposta si applica);
- i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il concessionario;
- i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E.: l’art. 13 D.L. n.201/2011, così come modificato dall’art.9-bis D.L. n.47/2014 convertito dalla L. n.80/2014, ha fatto venire meno la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. Pertanto i soggetti residenti all’estero sono tenuti a versare l’IMU sugli immobili di proprietà.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, qualora manchi il requisito oggettivo oppure quello soggettivo, l’immobile è soggetto all’IMU.
La Legge 27/12/2013, n.147, consultabile sul sito internet
www.normattiva.it, ha introdotto ulteriori fattispecie alle quali l’Imu non si applica.
L’Imu deve essere versata in autoliquidazione, applicando al valore del fabbricato, del terreno, o dell’area fabbricabile le aliquote e detrazioni, approvate dal Consiglio Comunale e di seguito riportate:
ALIQUOTA BASE: 1.00 %
AREE FABBRICABILI: 1.00%
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: ESENTE (comprese le categorie A/1, A/8 e A/9, aliquota 0,00%)
TERRENI AGRICOLI: ESENTI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENTI (aliquota 0,00%)
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso lo Sportello Catastale oppure via internet collegandosi al sito dell' Agenzia del Territorio.
Per il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24 è possibile utilizzare i collegamenti a fondo pagina che mettono a disposizione un apposito calcolatore.
Il modello F24 può essere scaricato e stampato dal sito dell' Agenzia dell'Entrate ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione.
La dichiarazione deve essere presentata tramite l’apposito modello ministeriale entro il 30 giugno.
Si precisa che va presentata la dichiarazione per:
- le variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
- le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere per una categoria;
- i fabbricati in cui è svolta attività d'impresa (anche lavoro autonomo) iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel gruppo D esclusi i fabbricati strumentali all'attività agricola in quanto per questi è prevista, se il Comune non richiede una propria comunicazione, la dichiarazione IMU indicando nel campo 'caratteristiche' il numero 7.1 o 7.3;
- il diritto di abitazione spettante al coniuge assegnatario in caso di separazione legale, in quanto la separazione legale, sia giudiziaria che consensuale omologata dal Tribunale, non modifica lo stato civile e quindi non risulta dalla banca dati anagrafica.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della Legge, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI (ora IMU). Infatti, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.
Resta fermo l'obbligo dichiarativo per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (art. 540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali
L’Imu deve essere versata in autoliquidazione in due rate di pari importo con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno.